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Gratuito patrocinio: retroattiva l’ammissione disposta dal Giudice

Studio Legale Cavallaro & Partners

Se, dopo esser stata rifiutata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, una domanda di ammissione al Gratuito Patrocinio viene invece accolta dal giudice di Pace, gli effetti della decisione decorrono comunque dalla data di deposito dell’istanza al COA. 

Lo stabilisce la Corte di Cassazione con una sentenza dello scorso 4 settembre. In tale sentenza viene rinviata ad un tribunale una causa, dopo aver eliminato la decisione di quest’ultimo in merito alla liquidazione di competenze professionali di un avvocato che aveva operato in regime di patrocinio a spese dello Stato.

Il tribunale aveva ritenuto che gli effetti dell’ammissione del cliente al beneficio decorressero dalla data di deposito della domanda indirizzata al magistrato, non liquidando le attività svolte nella fase iniziale del processo.

La Corte Suprema ha dato loro ragione, rilevando soprattutto che dalla ratio di garanzia dell’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente deve necessariamente farsi discendere che la ripresentazione, senza soluzione di continuità, della medesima istanza rigettata o dichiarata inammissibile al magistrato competente si configuri come uno strumento di controllo e di riesame che consenta di rimediare a una deliberazione iniziale errata dell’ordine professionale.

Gli effetti della successiva ammissione, di conseguenza, decorrono sin dall’inizio.

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SEDE LEGALE : NOCERA INFERIORE, VIA F. DENTICE D’ACCADIA, 31